IL CORRIERE GIUDIZIARIO

lex iustitia libertas

 

PRATICA(ME)NTE PROCURATORE

febbraio/marzo 1987

Urge una normativa adeguata alle primarie esigenze dei giovani professionisti, onde frenare il dilagare di certi pregiudizi e privilegi. E' inammissibile, per esempio, il perdurare della differenziazione tra Procuratore legale ed Avvocato, differenziazione per nulla qualitativa,che sarebbe opportuno eliminare. Appoggiamo, pertanto, le fattive iniziative e manifestazioni che sta programmando il "Sindacato Autonomo Praticanti Procuratori Legali" di Roma, presieduto egregiamente dall'ottima dottoressa Mirella Cece in favore dei particolari problemi dei neolaureati in legge. In questa stessa pagina pubblichiamo integralmente la giusta proposta di legge ad iniziativa popolare dell' anzidetto Sindacato, che facciano propria per i lungimiranti contenuti, per cui in tutta Italia si stanno cercando sottoscrizioni. Secondo noi, inoltre, sarebbe opportuno sensibilizzare ulteriormente e su scala nazionale, sia i giovani laureati che gli universitari in giurisprudenza,tutti, organizzando non un semplice corteo di vociferanti la cui protesta sia poi dispersa dal vento dell'indifferenza di certa classe politica, bensì un movimento compatto, portavoce di proposte concrete

( come l'anzidetta proposta di legge!), chiedendo di poter essere ricevuti personalmente dal Presidente del Consiglio, in modo da prospettargli una realtà ben delineata e stimolarlo così ad intervenire prontamente, senza vuote promesse compromissorie, affinchè il Governo, prendendo atto della gravità della situazione, si decida finalmente a riformare certe inique normative. Nutriamo la viva speranza che ciò accada al più presto, e siamo certi che il S.A.P.P.L. saprà ben programmare le varie proteste, facendosi promotore delle impellenti istanze di tanti giovani che anelano in una Giustizia più a misura d'uomo, e confacente ad un Paese che voglia realmente essere civile e democraico, in linea con l'avanzare europeistico. La " combattiva" e dinamica dott.ssa Mirella Cece sta veramente e proficuamente adoperandosi, con tutta una serie di lodevoli iniziative, affinchè l'ottima proposta di legge vada in porto .L'ostacolo maggiore, come sempre, é però dato dall'assurdo silenzio stampa che non informa l'opinione pubblica di questo problema e delle serie iniziative intese a rimuoverlo. La Presidente dott.ssa Mirella Cece, infatti, lamentando la cattiva informazione giornalistica di certa stampa- asservita forse a interessi di parte e che preferisce dare al pubblico solo notiziette rosa più o meno scandalistiche ( perchè la massa deve ignorare i problemi più importanti! ) -ci ha dichiarato che, per esempio: " Il Tempo ed il Messaggero hanno volutamente occultato la nostra proposta di legge, che avevamo inviato per informare l'opinione pubblica su questa iniziativa..."Per sostenere l'operato dell'anzidetto Sindacato, possono mettersi i contatto- per la sottoscrizione delle firme necessarie- con la sede centrale di VIA CAVOUR, 194- ROMA-

MAURO TODISCO


UNA PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

 

In riferimento all' Art.33 Cost. in quanto,detta legge,ammette deroghe, cioè consente l' iscrizione ed alcune categorie che non hanno mai sostenuto l' apposito esame di abilitazione (con riferimento agli artt. 26, 30 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, quali: prefetti, alti ufficiali, intendenti di finanza capistazione ecc. purchè "ex" e laureati in giurisprudenza, venendo a costruire una macroscopica " disparità di trattamento" nonché " disuguaglianza" tra i cittadini, di cui i primi: praticanti procuratori già esercenti per quattro anni e revocatagli l' abilitazione, professionalmente più preparati rispetto ai secondi i quali detta legge non richiede non solo esami abilitativi ma addirittura alcuna pratica forense già svolta o da svolgere, facendone così una "classe privilegiata" . C- Rispetto all' art. 35 Cost. , in quanto, se la Repubblica " tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, detta legge viene a contrastare ancora una volta il principio costituzionale del "diritto acquisito" da parte del "lavoratore professionista" il quale avendo già dimostrato la propria preparazione e capacità nel quotidiano esercizio professionale per quattro anni, non può essere con una norma "illogica" ed "autoritaria" essere estromesso da una fonte di lavoro e di sostentamento per sé e per la propria famiglia relegandolo, sic et sempliciter, nell'inumano ruolo del "disoccupato", contrastando il principio costituzionale che sancisce che "la libertà personale e' inviolabile".Ragion per cui: l' astringere la "libera scelta" del candidato nel sancito "obbligo" di recarsi nella sede di esame predeterminata ed insostituibile, così come detta il predetto art. 3 della Legge 406/85, costituisce piene menomazione della "libertà etica" della persona umana di scegliersi, secondo una individuale libertà teleologica, la sede d'esame che più ritiene opportuno e gli aggrada. Premesso dunque, la piena e manifesta incostituzionalità della Legge corporativistico-medievale n.406/85 nell 'art. 1 e 3 e dell' assoluta mancanza di altre norme che siano a tutela di tale categoria professionale, si

CHIEDE

a mezzo della PETIZIONE POPOLARE,la proposta, da parte del "Sindacato Nazionale Praticanti Procuratori Legali" della seguente legge:

ART.1

A datare dall' entrata in vigore della presente Legge, gli esami a procuratore legale sono aboliti demandando alle facoltà universitarie di Giurisprudenza, l' espletamento di un corso annuale di formazione forense post-lauream con tirocinio guidato presso le Sedi di Tribunale e Corti d' Appello, da svolgere presso un Avvocato o un Procuratore legale. Quest' ultimo, dovrà previa autorizzazione della Università, rendersi disponibile ad impartire gli insegnamenti relativi alla formazione professionale e, dietro un compenso economico, al cui onere é tenuta la facoltà di Giurisprudenza, la quale potrà rivalersi direttamente sul futuro professionista .Al termine dell'anno di formazione, l'aspirante professionista, dovrà sostenere, sempre nella sede universitaria, un colloquio finale, pertinente la pratica forense.

ART. 2

La commissione esaminatrice sarà formata da due docenti universitari di ruolo, di materie professionali, di cui uno con funzioni di Presidente della Commissione esaminatrice, un rappresentante dell'ordine degli Avvocati e Procuratori, da un rappresentante del "Sindacato Autonomo Praticanti Procuratori Legali" nonchè da un rappresentante del "Sindacato Procuratori Legali", designati dai rispettivi organismi.

ART. 3

I praticanti procuratori, già iscritti nel registro specale, ed abilitati all'esercizio del patrocinio davanti le Preture, la cui abilitazione é stata revocata, per la scadenza del quadriennio, a datare dalla entrata in vigore della presente legge, a domanda, l' abilitazione gli viene ripristinata e concessa a tempo indeterminato e fino al passaggio degli stessi all'albo dei Procuratori Legali.

Possono avvalersi, al fine di maturare il diritto di cui al presente articolo.

ART. 4

I laureati in Giurisprudenza che abbiano superato il corso annuale di formazione post-lauream, di cui agli artt. 1 e 2, possono iscriversi, previa certificazione dell' Università, nell' albo dei Praticanti Procuratori Legali.

L' iscrizione é tenuta in un Albo Speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori presso il Tribunale nel Circondario dello stesso.

ART. 5

I praticanti Procuratori Legali, possono richiedere l' abilitazione "dal momento dell' iscrizione nell'albo dei Praticanti" purchè non incompatibile con l'Art. 3 della Legge professionale.

L'albo é tenuto dal Consiglio dell' Ordine presso il quale il praticante é iscritto.

Coloro che prestano la propria attività professionale presso Enti Privati e Pubblici, avente la qualifica di addetto all'Ufficio Legale, con la rappresentanza in giudizio, possono richiedere l' iscrizione nel medesimo albo.Detto diritto potrà essere acquisito solo con la presentazione della documentazione che l' aspirante trovasi nella situazione suddetta; dovrà essere rilasciata solo da persona giuridicamente valida, quale titolare dell'Ente o Rappresentante legale.

ART. 6

L' abilitazione davanti le preture é a tempo indeterminato, salvo il caso di revoca prevista nei casi stabiliti dalla legge ordinaria

ART. 7

Dopo il quadriennio di effetiva pratica, presentando la seguente documentazione:

a- copie delle sentenze dei processi effettuati dal medesimo praticante( minimo 10 annue);

b- oppure verbali di udienza ove risulti inequivocabilmente che la rappresentanza in giudizio è esercitata dal praticante e che tutta l' attività processuale é di sua competenza;

c- oppure una dichiarazione da parte dell'Ente privato o pubblico, che il praticante procuratore é addetto all' Ufficio Legale con rappresentanza in giudizio, allegando copie dei verbali di udienza o sentenze, e che tale incarico professionale sia a tempo continuato per un minimo di quattro anni. In tal caso il praticante può richiedere il passaggio automatico a procuratore legale, iscrivendosi nell' apposito albo.

ART.8

Nel caso che il praticante Procuratore, intenda abbreviare il termine per il passaggio a Procuratore Legale, puo` dopo due anni sostenere un esame teorico, con apposita commissione nominata dal Ministero di Grazia e Giustizia, la cui composizione dovra` essere: 1 Avvocato - 1 Magistrato - 1 Professore universitario - 1 Rappresentante del Sindacato Autonomo Praticanti Procuratori Legali e Sindacato Procuratori Legali, in accordo con le singole categorie di appartenenza.

 

ART. 9

Il Praticante Procuratore, puo` esercitare nell'ambito della propria competenza, in tutto il territorio italiano.

 

ART. 10

In caso di difesa, nell'ambito della Comunita` Europea, puo` in caso che abbia sostenuto l'esame di diritto internazionale e di diritto comparato, sempre specificatamente alla propria competenza, espletare il mandato di rappresentanza.

 

ART.11

Il Praticante Procuratore oltre che ad espletare la difesa, puo` dare pareri, consulenza su qualsiasi ramo del diritto, sia orale che per iscritto.

Puo` essere nominato difensore d'ufficio ed esercitare le funzioni di Pubblico Ministero e proporre dichiarazioni ed impugnare sia come difensore, sia come rappresentante del Pubblico Ministero.

E` condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui all'art. 8 comma 1 aver prestato giuramento davanti al Presidente del Tribunale del Circondario in cui il praticante Procuratore e' iscritto e legge la formula: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forenze, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerente e ai compiti che la legge mi affida con lealta`, onore e diligenza per i fini della giustizia".

ART. 12

Nel caso che il Praticante Procuratore intenda allestire un proprio ufficio, gli onorari spettanti per la propria prestazione sono i medesimi dei procuratori legali

ART.13

Nell'ambito del Consiglio dell'Ordine Forense, dovra` essere istituita una rappresentanza dei praticanti (minimo 3 persone).

ART.14

In caso di procedimento disciplinare nei confronti del praticante; dovra` presenziare minimo un rappresentante di tale categoria.

ART.15

Il rapporto professionale del praticante procuratore con uno studio, dovra` essere regolamentato da una scrittura privata, ove sia evidenziato in maniera inequivoca ,quali sono i doveri ed i diritti ad esso connesso, nonche` tipo di competenze ed onorari, con la specifica dell' impegno da parte del titolare dello studio a trasmettere gli insegnamenti professionali; quest' ultima norma e` a pena di richiedere da parte del praticante, l' intervento del Consiglio dell'Ordine, che potra` anche procedere in base alle norme disciplinari.

ART.16

Il Praticante Procuratore puo` scegliere in quale sede di Corte di Appello sostenere gli esami, di cui agli articoli 1 e 8.

S.A.P.P.L. - Sindacato Autonomo Praticanti Procuratori Legali - Via Cavour, 194 - ROMA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n.352. si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione in data19 marzo 1987, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:" Nuova disciplina sul praticantato forense". I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilo presso:" SINDACATO AUTONOMO PRATICANTI E PROCURATORI LEGALI, VIA CAVOUR,194 - 00136 ROMA "

87A2427